STATUTO

Il giorno 1 Gennaio 2005 si è costituita l'associazione denominata "Vespa Club Romagna"regolata dai seguenti articoli:
Art. l) Sede ─ durata
          L'associazione "Vespa Club Romagna" ha sede in Fosso Ghiaia presso il         "Circolo Amicizia"
- l'associazione ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà termine al 31.12.2030;
Art. 2) Natura e caratteristiche
         L'associazione "Vespa Club Romagna" è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico.
L'associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione.
Art. 3) Scopi
In quanto tale rappresenta e cura gli interessi del motociclismo, ne studia i problemi, promuove e diffonde la conoscenza tecnica motociclistica promuove e favorisce lo sviluppo della circolazione e del turismo motociclistico.
Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:

Art. 4) Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi. L'associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, alla predisposizione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione di aree.

Art. 5) Associati
Chiunque può chiedere di associarsi purché condivida gli scopi dell'associazione e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione.
Gli associati si distinguono in:

Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio direttivo.
Ogni socio purché maggiorenne nell'ambito assembleare ha diritto ad un voto. L' adesione la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I diritti degli associati con l'iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all'associazione sono:

Gli obblighi degli associati sono:

Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi, o, comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell' Associazione.
La qualità di associato si perde:

Art. 6) Provvedimenti disciplinari
Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

e)    proposta di radiazione.
Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo, e devono essere preceduti, ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e tutti adottati previa audizione dell'associato.
Art. 7) Organi
Sono organi essenziali ed obbligatori dell'associazione:

 

Art. 8) L'assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.
Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato: il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.
L'assemblea con delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell' esercizio che ha durata dal 10 Gennaio a tutto il 31 Dicembre, approva annualmente il rendiconto economico finanziario. Delibera sull' attività sportiva ed assistenziale, determina l'ammontare della quota associativa che ogni associato deve corrispondere al momento dell' associazione e dei successivi rinnovi
L'assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà essere, altresì, convocata in seduta straordinaria, in qualsiasi momento, dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci effettivi che ne facciano richiesta motivata, indicando i punti all'ordine del giorno, sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare. In questa ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dell'associazione provvede a convocare l'assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta.
Ogni socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto.
L'avviso di convocazione deve essere inviato con lettera ad ogni singolo socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, e dell' ora della riunione, nonché la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
In prima convocazione l'assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto, e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti.
Hanno diritto di voto i soci regolarmente tesserati nell'anno solare precedente a quello in cui ha luogo l'assemblea, purchè in regola con il tesseramento per il periodo in corso.
In seconda convocazione l'assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei votanti. Lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio, saranno validamente deliberati, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
Il Presidente dell'assemblea determina le modalità di votazione.
Art. 9) Organi ─ durata
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Al momento delle elezioni, devono, altresì essere Soci della Associazione da almeno un anno.
Tutte le cariche sono gratuite.
Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta.

Art. lO) Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Associazione e da cinque membri. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, due Consiglieri e il Sindaco revisore.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno; amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della sua gestione.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, l'intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri.
Art. 10 bis) Il Presidente

Art. 11) Sindaci revisori
Il Sindaco revisore esercita periodicamente la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione.
Art. 12) Scioglimento della associazione
Lo scioglimento della Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione o Ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

Art. 13) Modifiche allo statuto
         Di propria iniziativa o con il voto favorevole della metà dei Soci, il Consiglio Direttivo propone all'assemblea eventuali modifiche allo statuto. Il progetto di modifica deve essere portato a conoscenza dei Soci prima della convocazione dell'assemblea. Per le modifiche è necessario che all'assemblea stessa partecipino anche in seconda convocazione almeno il 60% dei Soci e dei voti relativi attribuiti a tutti gli aventi diritto, anche a mezzo delega.
Art. 14) Norme transitorie
         Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

 

Ravenna 16-01-2008